{"id":20533,"date":"2024-07-22T12:55:00","date_gmt":"2024-07-22T10:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.assiv.it\/?p=20533"},"modified":"2024-08-06T13:08:26","modified_gmt":"2024-08-06T11:08:26","slug":"il-contributo-di-assiv-sui-disegni-di-legge-nn-119-902-e-1008-disposizioni-in-materia-di-guardie-giurate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.assiv.it\/index.php\/2024\/07\/22\/il-contributo-di-assiv-sui-disegni-di-legge-nn-119-902-e-1008-disposizioni-in-materia-di-guardie-giurate\/","title":{"rendered":"Il contributo di ASSIV sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>SENATO DELLA REPUBBLICA 1^ COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL\u2019INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em>Audizioni sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Contributo di ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi siamo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>ASSIV<\/strong>&nbsp;\u00e8 l\u2019Associazione di categoria delle imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, rappresentativa del comparto in Confindustria per il tramite di ANIE, alla quale aderiscono le pi\u00f9 importanti realt\u00e0 del panorama nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>ASSIV tutela gli interessi generali della categoria a livello politico ed istituzionale ed esprime rappresentanti nell\u2019ambito dei tavoli di consultazione settoriale e in quelli per la trattativa del rinnovo dei CCNL di categoria. ASSIV promuove l\u2019immagine del comparto della Vigilanza Privata a livello istituzionale nella sua duplice valenza di attivit\u00e0 imprenditoriale del terziario avanzato nonch\u00e9 di sicurezza sussidiaria e complementare alle Forze dell\u2019Ordine.<\/p>\n\n\n\n<p>La presidente di ASSIV \u00e8&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.assiv.it\/il-presidente\/\">Maria Cristina Urbano<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il settore della vigilanza privata<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La disciplina di questa attivit\u00e0 di natura privatistica e commerciale, che va ad innestarsi in quella, tipicamente riservata allo Stato, di mantenimento dell\u2019ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati, trova la sua disciplina nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che, ancora,&nbsp;<strong><em>limitano il campo di attivit\u00e0 alla tutela dei beni.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La vigilanza privata ha conosciuto, nell\u2019ultimo quindicennio, un profondo cambiamento normativo<\/strong>: nel dicembre 2007 la prevedibile condanna della Corte di Giustizia Europea (Sentenza 13 dicembre 2007, n. C.463 -06), che ha giudicato contraria al Trattato la disciplina del settore, ha segnato il punto di avvio della riforma, caratterizzata dal contenimento della discrezionalit\u00e0 da parte dei Prefetti nel rilascio delle licenze necessarie per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, eliminando al contempo gli stringenti limiti territoriali precedentemente imposti all\u2019attivit\u00e0 degli Istituti, e la<\/p>\n\n\n\n<p>determinazione oggettiva di una serie di&nbsp;<strong><em>requisiti minimi di qualit\u00e0<\/em><\/strong>, sia per quanto riguarda imprenditori e istituti, sia per quanto attiene alle guardie giurate<strong><em>, la mancanza dei quali non consente il rilascio, o il rinnovo, della licenza.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, la scelta del legislatore \u00e8 stata quella di confermare il ruolo di complementarit\u00e0 della vigilanza privata rispetto la sicurezza pubblica, mantenendola incardinata nel sistema duale pubblico\/privato, ed innalzando il livello dei requisiti richiesti, assistito da un puntuale meccanismo di controlli e verifiche, con l\u2019evidente obiettivo di migliorare e qualificare il settore per renderlo pi\u00f9 efficiente ed affidabile<em>, in primis&nbsp;<\/em>a garanzia dello stesso interesse pubblico. Questo obiettivo \u00e8 stato fatto proprio dalla nostra Associazione fin dall\u2019inizio, con un grande contributo di idee ed una eccezionale risposta degli imprenditori associati, gi\u00e0 in fase di definizione del nuovo quadro normativo, e successivamente per l\u2019adeguamento delle strutture ai requisiti di norma.<\/p>\n\n\n\n<p>Altro importante fattore di crescita \u00e8 stato&nbsp;<strong><em>l\u2019evolversi della tecnologia,&nbsp;<\/em><\/strong>che ha profondamente modificato il tipo e le modalit\u00e0 di erogazione dei servizi, in termini di efficacia ed efficienza in favore dei clienti, e di sicurezza per gli operatori. Si pensi al numero di segnalazioni, di vario tipo, che possono essere convogliate presso centrali operative sempre pi\u00f9 sofisticate (antiintrusione, antirapina, ma anche incendio, temperatura, accensione\/spegnimento, parametri vitali), e poi, per la sicurezza: TVCC intelligenti, controllo di aree tramite droni e robot, geolocalizzazioni tramite GPS, coperture radio e telefoniche avanzate, rilevazione armi ed esplosivi, macchine robotizzate per il trattamento del denaro.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la riforma del settore&nbsp;<strong><em>ha definito lo status giuridico della Guardia Particolare Giurata, che \u00e8 adesso incaricato di pubblico servizio.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I disegni di legge in esame<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Il disegno di legge n. 119 della sen.&nbsp;Pirro<\/strong>&nbsp;presenta gi\u00e0 all\u2019art. 1 profili di criticit\u00e0. Infatti, con tale articolo sono apportate&nbsp;<strong>modifiche all\u2019art. 133 del TULPS<\/strong>, attribuendo alle&nbsp;<strong>GPG&nbsp;comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali<\/strong>.&nbsp;Tale previsione, che a prima vista appare opportuna, sconta il fatto che anzitutto&nbsp;il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nell\u2019ambito dell\u2019art. 133, e cio\u00e8 quando le GPG dipendono direttamente dall\u2019ente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si&nbsp;<strong>crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacit\u00e0, che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata.<\/strong>&nbsp;L\u2019altra fattispecie contemplata che le attribuirebbe&nbsp;la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza&nbsp;\u00e8, poi, quando alla GPG sia \u201crichiesta da autorit\u00e0 di pubblica sicurezza per specifiche attivit\u00e0 di accertamento e repressione dei reati<\/p>\n\n\n\n<p>commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza\u201d. Orbene, questa disposizione ricalca quanto&nbsp;<strong>gi\u00e0 contenuto nel TULPS all\u2019art. 139<\/strong>, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da un\u2019emergenza. ASSIV \u00e8&nbsp;<strong>fortemente contraria alla disposizione dell\u2019art 1<\/strong>&nbsp;perch\u00e9&nbsp;<strong>creerebbe un poliziotto di \u201cserie B\u201d<\/strong>, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tab\u00f9 e si potesse parlare di&nbsp;<strong><em>close protection<\/em>,<\/strong>&nbsp;che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dell\u2019Ordine. Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il DDL Pirro prevede poi il requisito minimo di aver prestato servizio militare, altro aspetto su cui il nostro parere \u00e8 negativo, perch\u00e9 di dubbia costituzionalit\u00e0.<\/strong>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019aspirante, inoltre, deve avere \u201ctenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilit\u00e0 a esercitare i compiti di guardia particolare giurata\u201d, i cui contorni sono indefiniti.&nbsp;&nbsp;Infine l\u2019art. 3 introduce una&nbsp;<strong>sanzione<\/strong>&nbsp;per inadempienza a carico dell\u2019Istituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia&nbsp;<strong>oggettivamente eccessiva<\/strong>&nbsp;e ci\u00f2 per un insieme di ragioni,&nbsp;<strong>a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG<\/strong>. Tale impostazione&nbsp;<strong>asimmetrica a svantaggio dell\u2019operatore privato<\/strong>&nbsp;non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara e alla formulazione degli stessi) e rischia di favorire, al contrario, pratiche&nbsp;<strong>opache<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro la disposizione in parola muove da un presupposto errato e cio\u00e8 che sia l\u2019arma a determinare la funzione della guardia giurata. Al riguardo giova osservare che la guardia giurata \u00e8 tale appunto perch\u00e9 presta giuramento e l\u2019arma costituisce solo uno strumento di difesa personale, strettamente connesso alla pericolosit\u00e0 del servizio, tant\u2019\u00e8 che ci sono guardie giurate che svolgono mansioni delicate, di sicurezza sussidiaria, ma in ragione del contesto lo fanno in forma disarmata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il DDL n. 902 Balboni<\/strong>&nbsp;istituisce&nbsp;<strong>due albi presso il Ministero dell\u2019Interno: uno per le GPG e uno per gli aspiranti. Ottima iniziativa, se non fosse che ad occuparsene dovrebbero essere le prefetture:<\/strong>&nbsp;i cronici ritardi che gi\u00e0 affliggono le strutture prefettizie nell\u2019assolvimento dei compiti loro assegnati dall\u2019attuale quadro normativo, sulle cui cause non spetta a noi formulare ipotesi, si trasformerebbero in una sostanziale paralisi nella produzione di atti amministrativi se tali strutture dovessero occuparsi anche dei due Albi in parola. D\u2019altronde l\u2019Albo delle Gpg \u00e8 gi\u00e0 stato istituito<\/p>\n\n\n\n<p>qualche anno fa, ma del progetto non se ne \u00e8 pi\u00f9 saputo nulla. Peraltro il disposto dell\u2019art. 252&nbsp;<em>bis<\/em>&nbsp;del Regolamento di Esecuzione prevede che possano accedere al Registro delle Prefetture solo gli uffici preposti alle attivit\u00e0 di controllo e gli ufficiali e gli agenti di P.S..<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Questo in una situazione nella quale per rinnovi e trasferimenti di gpg ci vogliono tra i 3 e i 9 mesi, dimostrazione tangibile che la tenuta dell\u2019Albo di cui sopra non avviene pi\u00f9, se mai \u00e8 avvenuta, o comunque non funziona come dovrebbe. Dunque si potrebbe cogliere l\u2019occasione del riordino della normativa per modificare la disposizione del 252&nbsp;<em>bis<\/em>&nbsp;consentendo l\u2019accesso anche agli imprenditori per farne un valido strumento per l\u2019incontro di domanda e offerta di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Altro aspetto critico del DDL Balboni, previsto gi\u00e0 nel DDL Pirro: la sanzione per chi utilizza gli operatori disarmati (fiduciari) al posto delle GPG<\/strong>. Si tratta di una disposizione le cui criticit\u00e0 abbiamo gi\u00e0 evidenziato nell\u2019 analisi precedente, tuttavia in questo caso non \u00e8 chiaro chi debba essere sanzionato: \u00e8 evidente che dal nostro punto di vista dovrebbe essere il cliente, non certo l\u2019Istituto di Vigilanza Privata, o quanto meno ci dovrebbe essere una corresponsabilit\u00e0 dai contorni ben definiti. Ribadiamo: assegnare all\u2019Istituto la responsabilit\u00e0 di come viene redatto il bando dalla stazione appaltante e l\u2019indicazione tariffe poste a basa di gara appare un controsenso ed una palese ingiustizia. Basterebbe monitorare l\u2019elevatissimo numero di gare ritirate dalle stazioni appaltanti a seguito di pronuncia del Giudice Amministrativo per rendersi conto che una simile disposizione non farebbe altro che bloccare completamente e definitivamente il settore.<\/p>\n\n\n\n<p>Ultimo tema che ci preme portare all\u2019attenzione, quello sul&nbsp;<strong>lavoro usurante. Si tratta di una disposizione molto costosa<\/strong>, ma non \u00e8 questo il punto. Il punto \u00e8 che anche questa previsione normativa andrebbe meglio circoscritta e chiarita, probabilmente a beneficio esclusivo di quei lavoratori notturni con anzianit\u00e0 nel tipo di lavoro. Ricordiamo, per altro, che un numero cospicuo di impieghi delle guardie giurate \u00e8 caratterizzato da discontinuit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda il DDL 1008 Spelgatti, ASSIV ritiene che ci siano molte pi\u00f9 ombre che luci. La prima, il&nbsp;<strong>ripristino dell\u2019impianto normativo del TULPS del 1931, portando tutti i servizi privati attinenti alla sicurezza (anche quelli disarmati di \u201cportierato\u201d) sotto l\u2019egida del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>&nbsp;attraverso i Prefetti, ai quali verrebbero attribuiti nuovamente poteri discrezionali per il rilascio delle licenze. Superfluo evidenziare da un lato l\u2019impraticabilit\u00e0 di una tale misura, per le difficolt\u00e0 gi\u00e0 evidenziate nell\u2019operato delle prefetture, dall\u2019altro perch\u00e9 assolutamente contraria al quadro normativo eurocomunitario. In particolare il DDL fa rivivere una situazione risalente ad un periodo ante riforma 2008 e per la quale l\u2019Unione europea ci ha condannati. Come noto, infatti, la citata sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunit\u00e0 Europea aveva stabilito che il limite provinciale doveva cessare di esistere come caratteristica indefettibile della licenza per adeguarsi alla libera articolazione dell\u2019iniziativa economica privata. Tant\u2019\u00e8 che la facolt\u00e0 prevista dal 136 del TULPS, di negare la licenza \u201c<em>in considerazione del numero o della importanza degli istituti gi\u00e0 esistenti<\/em>\u201d non aveva trovato pi\u00f9 applicazione in quanto contraria secondo il giudicato della Corte europea agli artt.43 e 49 del Trattato CE.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stesso modo per quanto concerne il numero delle guardie giurate o di altri operatori abilitati, la nota sentenza unionale aveva disposto chiaramente che nessuna prescrizione o limitazione numerica poteva essere disposta in ordine al personale dipendente dagli istituti di vigilanza. Ci\u00f2 dovuto evidentemente in ordine all\u2019affermazione del diritto della libera determinazione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, cui si conforma l\u2019ordinamento italiano (cfr. art. 41 Cost).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, anche questo punto della proposta di legge non potr\u00e0 essere preso in considerazione in quanto \u201costacolo\u201d non giustificato alla libera impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda,&nbsp;<strong>l\u2019affidamento agli operatori privati, con l\u2019eventuale qualifica di pubblico ufficiale in caso di necessit\u00e0, di servizi sussidiari come i piantonamenti degli uffici pubblici o il controllo del territorio<\/strong>, per impiegare i pi\u00f9 costosi poliziotti e carabinieri nelle attivit\u00e0 di pubblica sicurezza. Tutto questo in assenza di un\u2019adeguata formazione, che deve essere affidata ai professionisti, non alle aziende. In proposito si osserva che una consolidata giurisprudenza ha stabilito che le guardie giurate operano in virt\u00f9 di un rapporto negoziale privatistico e conseguentemente il loro sevizio non pu\u00f2 essere inquadrato nello schema della pubblica funzione e quindi a loro non pu\u00f2 essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, anche dalla lettura del testo in esame sembra escludersi che l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di sicurezza privata possano consentire l\u2019esercizio di pubbliche funzioni o svolgere attivit\u00e0 menomanti la libert\u00e0 individuale in quanto le guardie giurate \u201csono tenute a prevenire\u201d i delitti. Quindi l\u2019approvazione della guardia giurata abilita il suo titolare ad agire solo al momento della prevenzione del fatto illecito e di conseguenza dall\u2019esegesi delle norme non si pu\u00f2 ritenere possibile riconoscere loro la qualifica di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>La terza, la costituzione di una \u201c<strong>Direzione della Sicurezza Privata<\/strong>\u201d presso il Ministero dell\u2019Interno con pari dignit\u00e0 delle altre, dotata di funzionari adeguatamente formati per governare e controllare le decine di migliaia di operatori privati (indicati in audizione) con gli strumenti idonei per digitalizzare documenti e procedure, con tutta una serie di problemi legati \u2013 solo per dirne alcuni \u2013 a spazi e fondi da mettere a disposizione di questa nuova DG e ai tempi notoriamente necessari a rendere operativa una nuova struttura ministeriale. Si consideri che vi sono aspetti dell\u2019attuale quadro regolatorio che attendono piena applicazione da parte della P.A. da oramai quindici anni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Per concludere<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>In conclusione, \u00e8 nostra intenzione evidenziare che l\u2019Italia nel 2007 \u00e8 stata sanzionata dalla UE perch\u00e9 le norme che riguardavano il settore lasciavano ampi&nbsp;margini di discrezionalit\u00e0 a Prefetti e Questori, su di una attivit\u00e0 che rimane commerciale e privata, riconoscendo nella normativa italiana allora vigente le cause di un sistema non equilibrato, ma asimmetrico, in cui il potere della PA era troppo pesante rispetto al principio (sicurezza pubblica) che si voleva tutelare. Il risultato di quella sentenza \u00e8 stata l\u2019approvazione di una nuova cornice normativa che, pur lasciando intatti i poteri &nbsp;autorizzatori e di controllo e sanzione in capo alla PA, ha creato un sistema di norme molto dettagliate ed \u201coggettive\u201d che regolano nel dettaglio i requisiti obbligatori per gli imprenditori, i titolari di licenza, le organizzazioni (nelle loro varie forme giuridiche), le figure delle GPG, i servizi, la loro erogazione, la parte tecnologica (Centrali operative, sistemi di comunicazione), le cauzioni e le coperture assicurative. \u00c8 stato messo in piedi un sistema che, lasciando intatte le prerogative di intervento della PA, garantisce, tramite ispezioni periodiche programmate eseguite da ispettori organizzati da Enti di certificazione approvati dal Ministero, al Ministero stesso e alle sue estensioni territoriali, il flusso di informazioni sulla permanenza o meno dei requisiti minimi obbligatori, e questo a totale carico degli IVP.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma,&nbsp;<strong>piuttosto che smantellare quanto ha richiesto anni per essere rodato ed ingenti investimenti da parte degli stessi imprenditori per essere opportunamente implementato,&nbsp;si dovrebbe fare uno sforzo per potenziare il sistema, in primo luogo attraverso una riforma del TULPS che garantisca una cornice sistematica ed unitaria alle varie norme speciali che hanno profondamente modificato e qualificato il settore, quali i servizi presso gli aeroporti, i porti, le stazioni, le metropolitane, ed a bordo mezzi, l\u2019antipirateria a bordo del naviglio mercantile, prendendo atto una volta per tutte che il perimetro della moderna vigilanza privata non pu\u00f2 pi\u00f9 essere limitato alla sola tutela del patrimonio, ma alla sicurezza tout court, in maniera complementare e sussidiaria alla attivit\u00e0 delle forze dell\u2019ordine, che continuerebbero ed anzi potenzierebbero il loro ruolo di coordinatori, in un\u2019ottica di vera integrazione pubblico privato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che il Parlamento stia dimostrando attenzione alle problematiche del settore \u00e8 pienamente apprezzato da questa Associazione, ma ASSIV ritiene che la strada indicata dai disegni di legge in questione non sia quella corretta per la loro soluzione. Rimaniamo, come sempre in passato e ancor pi\u00f9 in questo frangente, pienamente disponibili ad avviare con gli Onorevoli Senatori un confronto ampio e articolato, che partendo da una approfondita analisi della situazione di fatto, voglia&nbsp;<strong>risolvere i problemi che denunciamo pubblicamente da anni in tutte le sedi istituzionali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale ottica, concludiamo rappresentando il pieno apprezzamento all\u2019Ufficio di Presidenza della Commissione per avere aperto un necessario ciclo di audizioni. Ma in proposito non possiamo non manifestare la nostra profonda perplessit\u00e0 rispetto i criteri sulla base dei quali sono stati individuati i soggetti da audire, escludendo le due associazioni datoriali pi\u00f9 rappresentative del comparto, ovvero ASSIV, punto di riferimento in Confindustria, e la Lega delle Cooperative, nonch\u00e9 i sindacati maggiormente rappresentativi degli operatori della vigilanza armata e non armata, consentendo loro di intervenire nel dibattito solamente attraverso memorie scritte.<\/p>\n\n\n\n<p>Restiamo profondamente&nbsp;convinti che&nbsp;<strong>solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria<\/strong>&nbsp;rappresentanti del comparto possano essere formulate&nbsp;<strong>leggi<\/strong>&nbsp;che, perseguendo l\u2019<strong>interesse comune<\/strong>, risultino&nbsp;<strong>utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Roma, 22 luglio 2024<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.assiv.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/20240722_Memoria-ASSIV.pdf\">Scarica il contributo&nbsp;<\/a>di ASSIV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENATO DELLA REPUBBLICA 1^ COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL\u2019INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE Audizioni sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate) Contributo di ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari Chi siamo ASSIV&nbsp;\u00e8 l\u2019Associazione 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