DL 30 dicembre 2023 n. 215 : DL Milleproroghe , differimento dei termini in materia di lavoro e previdenza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il DL 30 dicembre 2023 n. 215 recante “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “ ( cd. Decreto Milleproroghe ) con il differimento di alcuni termini prossimi alla scadenza. Si segnala pertanto che : 

Proroghe Ministero del Lavoro – Per quanto concerne la proroga dei termini di competenza del Ministero del Lavoro sono da segnalare :

1. Con decorrenza 1° gennaio 2024, le risorse assegnate per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato in materia di Reddito di cittadinanza sono destinate ai medesimi istituti per le finalità correlate alle nuove misure di inclusione e accesso al lavoro introdotte dal DL Lavoro sulla base di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe;

2. Prorogate al 31 dicembre 2024 le attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEPS. 

Promozione e sviluppo della previdenza complementare – Capitolo a parte merita l’istituzione del  “Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia” in sostituzione di Assoprevidenza.

L’art. 58-bis del d.l. n. 124/2019 (l. conv. 157/2019) ha riconosciuto un ruolo alla Associazione Assoprevidenza- Associazione italiana per la previdenza complementare nel collaborare con il Ministero del lavoro svolgendo analisi, studi, ricerche circa l’attività di fondi pensione che investano nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. 

Ad Assoprevidenza l’art. 58-bis ha attribuito anche altri compiti, come coadiuvare i fondi, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno nonché con l’attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione, informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero svolgendo qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare

Per lo svolgimento dei predetti compiti alla associazione è stato attribuito un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 

Ora, il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, sostituisce Assoprevidenza con il “Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011”. 

Al Comitato, che prende il posto di Assoprevidenza, sono attribuiti i compiti e il finanziamento prima previsti per Assoprevidenza, con alcune nuove disposizioni: 

a)il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero, che informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato;

b) il finanziamento è erogato direttamente al Comitato entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c)con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. 

Pubbliche amministrazioni – Il decreto  proroga sino al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

Proroga altresì al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. In deroga agli ordinari termini ‘prescrizionali, con l’esclusione dell’applicazione di sanzioni e interessi di mora, è differito al 31 dicembre il termine ordinariamente previsto per i versamenti contributivi previdenziali-assistenziali dovuti dalla PA alla Gestione sostitutiva dell’INPGI-AGO.  

Professionisti e imprese – Tra le più importanti c’è il prolungamento per tutto il 2024 del divieto di emissione di fattura elettronica per i medici. A questa conferma si contrappone la mancata proroga al 30 giugno 2024 del termine (scaduto il 30 novembre 2023) per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.

Prevista inoltre la proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis. 

Ad essere prorogato è anche il termine che consente alle società cooperative, esistenti alla data del 1° gennaio 1996, di continuare a svolgere la propria attività di concessione di finanziamenti senza obbligo di iscrizione nell’albo sino al 31 dicembre 2024. La proroga è rivolta esclusivamente alle cooperative le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, nel rispetto delle seguenti condizioni :  1. non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; 2. il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 3. l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; 4. i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Fonte: Lavorosì

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