ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata
di Maria Cristina Urbano – 21 Febbraio 2024

La nuova Legislatura ha oramai abbondantemente compiuto il suo primo anno ed è tempo di bilanci per il comparto della sicurezza privata, che ha sperato in una svolta nellâapproccio alle tematiche della sicurezza da parte di Governo e Parlamento, soprattutto su impulso di forze politiche che hanno sempre dimostrato particolare sensibilitĂ al tema, declinato nelle sue varie componenti.
Iniziamo a tracciare questo primo provvisorio bilancio, partendo dalle iniziative assunte dai parlamentari. Ebbene, in questa legislatura sono state presentate 5 PDL di diretto interesse, tre alla Camera dei deputati e due al Senato. Alla Camera sono stati promotori dellâiniziativa Edmondo Cirielli e Francesco Lollobrigida, ora al governo, di Fratelli dâItalia e Igor Iezzi della Lega. Al Senato Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle e Alberto Balboni di Fratelli dâItalia.
Proviamo ad illustrarne contenuti e finalitĂ , rispettando rigorosamente la data di pubblicazione dei singoli atti, consapevoli peraltro che per ragioni di spazio riusciremo a commentare solo le prime PDL, riservandoci, in un successivo articolo, di approfondire le ultime presentate.
Contenuti e finalitĂ della PDL AC 288 dellâon. Cirielli
La PDL AC 288 dellâon. Cirielli è la riproposizione di un testo della scorsa legislatura. Composta di un unico articolo, intende introdurre, quale ulteriore requisito ai fini dellâapprovazione della nomina a guardia particolare giurata, lâaver prestato servizio per almeno un anno nelle Forze armate o nelle Forze di polizia.
Le motivazioni alla base di questa disposizione sono due,
- una di carattere meramente occupazionale per i tanti giovani precari che dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate per diversi anni necessitano di ulteriori tutele finalizzate allâinserimento nel mondo del lavoro,
- lâaltra ritenendo la ferma di un anno un elemento di garanzia, anche sotto il punto di vista professionalizzante, per chi lâha prestata. â
La posizione di ASSIV
Pur condividendone le finalità , ASSIV non può non ritenere problematica tale previsione. Volendo sorvolare su alcuni aspetti anacronistici e in contrasto con il principio costituzionale della libertà di scelta della professione, con profili di criticità anche dal punto di vista della conformità alla normativa euro comunitaria, la proposta risulta discriminatoria nei confronti dei giovani, donne e uomini, che non hanno svolto il servizio militare.
Per questi motivi, pur ribadendo la condivisione sui suoi obiettivi in senso generale, soprattutto connessi allâadeguato ricollocamento del personale militare in uscita, riteniamo si tratti di una pdl che pone piĂš problemi di quanti intenda risolverne.
Si dovrebbe, invece, promuovere una formazione qualificata e adeguata alle esigenze delle guardie particolari giurate, che tenga conto delle loro specifiche funzioni e competenze, senza privilegiare in maniera esclusiva alcuna categoria o esperienza pregressa. Siamo certi che questa sia la strada maestra per garantire la sicurezza sussidiaria nel nostro sistema Paese e per valorizzare il lavoro delle guardie particolari giurate. In tale quadro, dâaltronde, lâesperienza maturata dai nostri membri delle Forze Armate troverebbe comunque adeguata valorizzazione.
Contenuti e finalitĂ della PDL AC 335 dellâon. Lollobrigida
La PDL AC 335 dellâon. Lollobrigida riproduce anchâessa un testo della scorsa legislatura, in particolare il testo unificato adottato come testo base nel corso dellâesame in Commissione affari costituzionali delle abbinate proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani, testo unificato sul quale era stato trovato un punto di caduta largamente condiviso da tutte le forze politiche, tanto da immaginare ad inizio estate 2022 una rapida approvazione in I lettura alla Camera. La fine anticipata della legislatura ha impedito il seguito dellâesame del provvedimento e la sua approvazione. La presentazione delle proposte di legge nella scorsa legislatura muoveva dalla considerazione che il quadro economico e geopolitico presenta criticitĂ crescenti, con gli Stati e le organizzazioni internazionali sempre piĂš impegnati nella lotta al terrorismo internazionale e per il mantenimento della pace e della stabilitĂ . Quadro generale che impone alle imprese operanti in mercati esteri, spesso in contesti di sicurezza degradata o del tutto inesistente, di provvedere alla sicurezza dei propri assets e, soprattutto, del proprio personale.
In questo frangente, poichĂŠ la mobilitĂ geografica del personale delle imprese costituisce un elemento significativo ai fini della continuitĂ operativa e dello sviluppo degli interessi aziendali, lâesposizione delle imprese ad atti di criminalitĂ endemica o terroristica rappresenta un problema con unâelevata diffusione. Tipologie di rischi sempre piĂš frequenti per le imprese dei settori dellâenergia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, ma occorre ribadire che la responsabilitĂ di garantire la sicurezza del proprio personale grava, in base alla normativa nazionale, su tutte le imprese.
Per affrontare adeguatamente questi rischi, le imprese che operano allâestero in aree di crisi e in condizioni di insicurezza hanno bisogno di adottare misure di protezione specifiche e personalizzate, che richiedono lâimpiego di personale qualificato e preparato per svolgere funzioni di sicurezza. In questo ambito, si inserisce la figura delle guardie particolari giurate private, che possono offrire un servizio di vigilanza e protezione delle persone, dei beni e delle attivitĂ delle imprese italiane allâestero, con competenze e requisiti adeguati al contesto operativo.
Composta da 9 articoli, la pdl illustra tanto lâambito di applicazione che i requisiti dei quali dovranno essere in possesso le guardie giurate, il codice di condotta che le imprese di sicurezza privata dovranno rispettare e le modalitĂ per lâapprovazione del regolamento per lo svolgimento dei servizi di protezione. Il tutto sotto la strettissima vigilanza delle nostre AutoritĂ e di quelle del Paese ospitante, nel pieno rispetto delle norme internazionali e con la massima trasparenza operativa.
La posizione di ASSIV
ASSIV ritiene maturi i tempi affinchĂŠ sia permesso agli IVP di fare un ulteriore passo in avanti, consentendo alle imprese private italiane che operano in settori strategici in aree geografiche dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare â in analogia a quanto giĂ previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima â di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.
Peraltro, lâimpiego delle guardie particolari giurate allâestero permetterebbe di normare parte degli ambiti di interesse del settore degli istituti di vigilanza con una norma declinata in senso positivo, non residuale.
Il nostro settore, infatti, ha assistito troppo spesso a aperture di mercato dettate esclusivamente da problemi contingenti e con misure in deroga a quanto previsto dal TULPS. Ă stato cosĂŹ anche nel caso della norma sullâantipirateria. La proposta di legge Lollobrigida ha, invece, il merito di superare questo approccio e di permettere ad un settore fondamentale per il sistema Paese di ampliare il proprio raggio dâazione, rafforzandosi e cosĂŹ garantendo sempre piĂš elevati standards di qualificazione. ASSIV non mancherĂ di far sentire il proprio sostegno ad una misura la cui approvazione auspichiamo da tempo e che sosteniamo con determinazione.
Contenuti e finalitĂ del disegno di legge n. 119 della sen. Pirro e la posizione di ASSIV
Passiamo quindi al disegno di legge n. 119 della sen. Pirro, il cui art. 1 apporta modifiche allâart. 133 del TULPS e attribuisce alle GPG comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali. Tale previsione, che a prima vista appare opportuna se non scontata, pone tuttavia delle criticitĂ . Anzitutto il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nellâambito dellâart. 133, e cioè quando le GPG dipendono direttamente dallâente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacitĂ , che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata. Lâaltra fattispecie contemplata che le attribuirebbe la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza è, poi, quando alla GPG sia ârichiesta da autoritĂ di pubblica sicurezza per specifiche attivitĂ di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianzaâ. Orbene, questa disposizione ricalca quanto giĂ contenuto nel TULPS allâart. 139, âGli uffici di vigilanza e di investigazione sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dellâautoritĂ di pubblica sicurezza ed i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziariaâ, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da unâemergenza.
Nel caso ipotizzato nel disegno di legge, cosa succede alla GPG? Rimane pubblico ufficiale?
ASSIV è fortemente contraria alla disposizione in oggetto, perchĂŠ creerebbe un poliziotto di âserie Bâ, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tabĂš e si potesse parlare di close protection, ossia di protezione della persona (che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dellâOrdine). Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio. Anche qui, come per la PDL Cirielli, câè il requisito minimo di aver prestato servizio militare, su cui ci siamo giĂ espressi negativamente, perchĂŠ di dubbia costituzionalitĂ . Lâaspirante, inoltre, deve avere âtenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilitĂ a esercitare i compiti di guardia particolare giurataâ. I contorni di questa condotta idonea non sono dati sapere da chi debbano essere definiti. Da un giudice forse, con il rischio di intasare i tribunali amministrativi? Infine lâart. 3, al netto della errata definizione degli operatori di sicurezza, che qui sono definiti âoperatori di portierato logisticoâ, e pur volendo correttamente rinforzare lâambito esclusivo di competenza previsto dalla legge per lâimpiego delle GPG, introduce una sanzione per inadempienza a carico dellâIstituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia oggettivamente eccessiva e ciò per un insieme di ragioni, a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG.
Tale impostazione asimmetrica a svantaggio dellâoperatore privato, giĂ ampiamente prevista nel comparto della sicurezza in una molteplicitĂ di misure normative o amministrative, non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara, per cui sosteniamo lâovvio nellâaffermare che non si può avere una GPG con basi dâasta per il costo orario che sono spesso piĂš basse di quelle previste dalle tabelle del Ministero del Lavoro per gli stessi operatori di sicurezza) e rischia di favorire, al contrario, pratiche opache. Insomma, molte piĂš ombre che luci. Sforzo apprezzabile, ma non ci sentiamo come ASSIV di sostenere questo disegno di legge, rimanendo tuttavia a completa disposizione della senatrice Pirro per un confronto ampio e articolato, che voglia risolvere un problema che denunciamo da anni.
Conclusioni
Restiamo profondamente convinti che solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto possano essere formulate leggi che, perseguendo lâinteresse comune, risultino utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione.
Restano fuori da questa veloce disanima le ultime proposte presentate, quelle di Iezzi e di Balboni, entrambe articolate e che meritano un approfondimento ad hoc, che dedicheremo loro sul prossimo numero.

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