Ieri la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha avviato l’iter per la conversione in legge del DL 1 ottobre 2024, n. 137 concernente: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il senatore Pierantonio ZANETTIN, relatore del provvedimento, inizia la discussione illustrando il del decreto legge che consta di 4 articoli:
- L’articolo 1 introduce un nuovo comma nell’articolo 635 del codice penale (che disciplina il reato di danneggiamento), con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583- quater (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali),distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. La disposizione prevede anche una aggravante speciale(la pena è aumentata fino ad un terzo) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite.
- L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitarie dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. In particolare, la lettera a) del comma 1, inserisce nel secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza: il delitto, disciplinato dal secondo comma, del già citato articolo583-quater, del codice penale, di lesioni personali commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lettera a-ter); il delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale (lettera a-quater), come introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge in esame testé illustrato. La lettera b) del comma 1 inserisce nell’articolo 382-bis del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, diretto a consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di: delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte, ovvero commessi su cose che si trovano all’interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all’arresto “differito”, quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. Più precisamente, l’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto. In ogni caso, l’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
- L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
- L’articolo 4 l’entrata in vigore delle norme testé descritte a partire dal 2 ottobre 2024.
Ritiene infine opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.
Dichiarano di condividere la proposta del relatore la senatrice LOPREIATO (M5S) e i senatori BAZOLI (PD-IDP) e BERRINO (FdI).
Il senatore POTENTI (LSP-PSd’Az), dichiarando a sua volta di condividere la necessità di un breve ciclo di audizioni, fa presente che il tema dei requisiti delle strutture ospedaliere e della loro sicurezza rappresenta uno snodo cruciale. Sul tema nella scorsa e nell’attuale legislatura – Atto Senato n. 557 -ha infatti presentato un disegno di legge diretto a modificare la cosiddetta “legge Mariotti” al fine di individuare le modalità per istituire dei presidi fissi di polizia nelle strutture ospedaliere.
Il PRESIDENTE ricorda che la programmazione dei lavori sul decreto sarà stabilita nell’Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta.