di Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi di Sicurezza

La sentenza n. 60 del 2026 della Corte costituzionale segna un passaggio rilevante per chi opera nei settori ad alta intensità di manodopera, come la vigilanza privata, la sicurezza e i servizi fiduciari. Con essa, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale toscana n. 30/2025, che imponeva l’inserimento, nei bandi di gara pubblici della Regione e dei suoi enti, di un criterio premiale basato sull’applicazione di un salario minimo orario non inferiore a nove euro lordi.

La motivazione: la concorrenza “per il mercato” è materia dello Stato

La Corte, nel richiamare una consolidata giurisprudenza (Sentenze Corte Cost,  n. 4/2022 e  n. 80/2025), ha ribadito che la disciplina delle procedure di gara, dei criteri di selezione e di aggiudicazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Si tratta della cosiddetta tutela della concorrenza “per il mercato”, che richiede uniformità di regole su tutto il territorio nazionale per evitare frammentazioni regolatorie e dislivelli competitivi tra imprese operanti in regioni diverse.

La norma toscana – pur mossa da finalità sociali condivisibili – è s

tata ritenuta idonea a incidere sugli esiti delle gare e, indirettamente, sull’accesso al mercato, determinando una restrizione territoriale della concorrenza. La Corte ha dunque riaffermato che solo il legislatore statale può fissare criteri premiali di natura economica o sociale, definendo il punto di equilibrio tra libertà d’impresa, tutela del lavoro e interesse pubblico.

Il quadro nazionale già tutela i lavoratori

È interessante notare che la Corte ha riconosciuto come non vi sia alcun “vuoto normativo” sul piano statale. Con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e il successivo decreto correttivo n. 209/2024, il legislatore ha:

  • individuato i costi della manodopera nelle tabelle ministeriali (art. 41), inderogabili nei bandi e nelle offerte;
  • introdotto il principio del contratto collettivo “leader” (art. 11), con conseguente obbligo di applicazione o di equivalenza economico‑normativa;
  • previsto clausole sociali forti anche nei subappalti (art. 119, comma 12).

Tali strumenti, osserva la Consulta, realizzano già una tutela uniforme e non negoziabile dei lavoratori coinvolti in appalti pubblici, impedendo il cosiddetto dumping contrattuale. In questo sistema, l’aggiunta di un parametro regionale “a nove euro” appare asistematica e potenzialmente distorsiva.

Le implicazioni per il settore della vigilanza e dei servizi di sicurezza

Per la vigilanza privata, la decisione conferma l’esigenza di un equilibrio nazionale tra tutela del lavoratore e sostenibilità economica delle imprese.
Il settore vive da anni una competizione esasperata sui ribassi, spesso in contrasto con la qualità e la sicurezza dei servizi erogati. Tuttavia, la risposta – dice ora la Corte – non può venire da singole regioni, ma deve trovare soluzioni legislative e contrattuali uniformi.

Ciò rafforza il ruolo delle parti sociali e delle associazioni di categoria, chiamate a garantire attraverso la contrattazione collettiva un livello retributivo equo e sostenibile, coerente con l’articolo 36 della Costituzione e con le nuove direttive europee sui salari adeguati.

Questo è lo spirito che sottende al D.L. “primo maggio”, che persegue la politica premiale per la “buona contrattazione” messa in atto dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, in grado di evitare il dumping contrattuale anche in materia di contratti pubblici.

Per questo, occorre vigilare affinché i valori minimi tabellari e i CCNL qualificati diventino riferimento cogente anche nelle gare pubbliche, evitando scorciatoie locali ma valorizzando la qualità del lavoro come componente essenziale dell’offerta.

Una prospettiva di riforma

ASSIV ritiene che la sentenza n. 60/2026 debba essere letta non come ostacolo ma come sollecitazione al legislatore nazionale per accelerare l’adozione di regole certe sul costo del lavoro, e sull’annoso tema della misurazione dell’effettivo peso delle sigle nei diversi comparti che renderebbe definito  il sistema dei contratti collettivi “leader”.
Solo una cornice chiara e uniforme potrà consentire una competizione leale tra imprese e una tutela effettiva della dignità del lavoro in tutto il Paese.

La decisione della Corte costituzionale riafferma infine un principio di fondo: la qualità del lavoro è una leva di competitività e legalità, ma deve essere perseguita attraverso norme generali e condivise, non frammentate su base territoriale.

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